Chiarimenti sull’IVA agevolata al 10% sulle manutenzioni straordinarie

L'Agenzia delle Entrate è dovuta intervenire per fornire chiarimenti in merito all'agevolazione sull'IVA al 10% per lavori di manutenzione straordinaria facendo chiarezza su beni finiti e significativi e distinguendo tra manutenzione e ristrutturazione.

Quando è prevista l'applicazione dell'IVA agevolata

La normativa attualmente in vigore prevede l'agevolazione sull'applicazione dell'IVA con aliquota al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, a condizione però che siano effettuati su immobili la cui destinazione sia quella dell'uso abitativo privato. Inizialmente questo tipo di agevolazione ha avuto carattere temporaneo ed è stata più volte prorogata fino a diventare poi un provvedimento definitivo.
Andando a leggere con attenzione il dispositivo della norma che prevede l'agevolazione si rileva che la stessa è prevista per manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Andiamo ad analizzare nel dettaglio gli interventi di carattere straordinario.

Quali sono gli interventi che rientrano nell'agevolazione?

Soffermiamo la nostra attenzione sugli interventi di ristrutturazione che assumono carattere straordinario e che riguardano sia i lavori effettuati nelle singole unità immobiliari che nei condomini.
La normativa in vigore precisa che rientrano in questa fattispecie gli interventi effettuati per installare delle scale di sicurezza o degli ascensori, il miglioramento dei servizi igienici esistenti o la creazione di nuovi, la sostituzione di infissi esterni o serramenti utilizzando dei materiali di moderna concezione. L'agevolazione sull'aliquota IVA andrà a riguardare anche le prestazioni di servizi direttamente connessi alla realizzazione di tali interventi.
Casistiche ulteriori rientranti nell'agevolazione dell'IVA al 10% sono quelle che riguardano l'acquisto dei materiali necessari per poter effettuare l'intervento a condizione però che la fornitura degli stessi sia strettamente collegata al contratto di appalto.

Una casistica particolare per le agevolazioni

Il legislatore nell'attuazione delle disposizioni previste per l'aliquota ridotta al 10% ha previsto anche un caso particolare, ossia quello dei beni significativi. Si tratta di beni che sono considerato di particolare valore economico e che sono stati precisamente indicati con un decreto del 1999. Per questi beni, però, è previsto un limite nell'applicazione dell'agevolazione pari alla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il bene oggetto dei lavori. Nello specifico, sono considerati beni di livello significativo:

  • montacarichi ed ascensori;
  • caldaie;
  • infissi interni ed esterni;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature che assicurano il ricircolo e condizionamento dell'aria;
  • rubinetti da bagno e relativi sanitari.

Casi di esclusione dell'agevolazione

Il regime agevolato sull'IVA non si applica ai materiali forniti da soggetto diverso dall'esecutore dei lavori, a beni e materiali comprati direttamente dal committente, a prestazioni professionali e a quelle offerte da imprese in subappalto.

 

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